Sommario
Quali sono le giurisdizioni speciali?
Sono giudici speciali: il Consiglio di Stato, i Tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, i Commissari regionali liquidatori di usi civici, i Tribunali militari e le Commissioni tributarie.
Chi sceglie i magistrati?
Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Come viene eletta la magistratura?
Il Consiglio elegge il vicepresidente tra i membri eletti dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Spetta, dunque, alla legge ordinaria determinare quanti sono i componenti e come sono eletti.
Qual è la giurisdizione ordinaria e speciale?
Giurisdizione ordinaria e speciale Per unità di giurisdizione si intende l’esistenza, secondo l’art 102 Cost., di un unico corpo di magistrati. Tuttavia, la giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria può essere di due tipi:
Chi usa il termine giurisdizione?
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera. Il termine giurisdizione (dal latino iurisdictio, a sua volta derivato da ius dicere ), in diritto, viene utilizzato con diversi significati tra loro connessi, generalmente riferiti all’attività ed al ruolo dell’esercizio del potere giudiziario .
Quali sono gli organi della giurisdizione civile e penale?
Nell’ordinamento italiano la giurisdizione civile e penale è per lo più demandata agli organi della giurisdizione ordinaria: giudici di pace, tribunali in composizione monocratica (giudice unico) o collegiale (tre giudici), corti d’assise (solo penale), corti d’appello, corti d’assise d’appello (solo penale) e Corte di cassazione.
Quale sinonimo di giurisdizione?
Quale sinonimo di giurisdizione, nei primi due significati, si usa anche l’espressione amministrazione della giustizia, sebbene la giurisdizione, in senso oggettivo e soggettivo, si distingua dall’amministrazione propriamente detta.