Cosa è la ripetizione dell indebito?
La ripetizione dell’indebito, cioè del pagamento non dovuto, è una figura di obbligazione legale. Se chi ha ricevuto la cosa in buona fede l’ha alienata prima di avere conoscenza che il pagamento non era dovuto, è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito; e se questo è ancora dovuto, chi ha pagato l’I.
Quando può essere promossa l’azione di ripetizione?
La legge prevede in determinati casi che chi ha pagato ha diritto a “ripetere” la prestazione esercitando un’azione che si chiama “ripetizione dell’indebito o condictio indebiti.” L’azione di ripetizione si verifica infatti quando è stato effettuato il pagamento dell’indebito.
Cosa si intende per ripetizione delle spese?
È l’azione esperita da chi abbia eseguito un pagamento non dovuto, al fine di ottenere la restituzione totale o parziale della prestazione eseguita (il codice civile consente in alcuni casi la ripetizione esatta di quanto prestato indebitamente, mentre a volte prevede la corresponsione dell’equivalente, v. artt.
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto?
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Vedi voce “Pagamento dell’indebito” di AltalexPedia. Cfr.
Quando si esclude la ripetizione dell indebito?
2033 c.c., trova applicazione la diversa regola, improntata a criteri di equità e solidarietà, che esclude la ripetizione dell’indebito qualora si sia in presenza di un situazione di fatto che abbia come peculiarità la non addebitabilità al percipiente dell’erogazione non dovuta.
Come si possono estinguere le obbligazioni?
L’adempimento costituisce la causa tipica di estinzione dell’obbligazione: l’ordinamento disciplina tuttavia modi di estinzione delle obbligazioni diversi quali la compensazione, la confusione, la novazione, la remissione del debito, la impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.