Sommario
Cosa dice la legge 118 del 1971?
La legge 118 del ’71 definisce invalidi civili “quei cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite (…) che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo”.
Che differenza c’è tra assegno di invalidità e pensione di invalidità?
Si precisa infine che, a differenza della pensione di inabilità, l’assegno ordinario di invalidità non è reversibile ai superstiti che, in caso di decesso del lavoratore avente diritto, possono comunque accedere alla pensione indiretta.
Cos’è l’accompagnamento INPS?
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Cosa vuol dire invalido con totale è permanente inabilità lavorativa 100% articolo 2 e12 L 118 71?
2 e 12, L. 118/1971): 100%”. Dà diritto alla pensione di inabilità concessa agli invalidi civili totali che non superino un limite di reddito personale definito annualmente. “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L.
Quale concetto valorizza la legge quadro 118 71 a riguardo degli allievi con handicap?
118 del 1971 costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che “sarà facilitatata”, anziché disporre che deve essere ”assicurata”, la frequenza alle scuole medie superiori.
Quali sono i requisiti per avere l’accompagnamento?
Per ottenere l’indennità di accompagnamento è necessario presentare apposita domanda all’Inps e affrontare la procedura di accertamento che può definirsi bifasica, in quanto comprende una prima fase sanitaria (di accertamento medico) e una seconda amministrativa (di valutazione dei requisiti).
Quanto ammonta l’indennità di accompagnamento?
Slegata da qualsiasi limite reddituale è invece l’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, che vede un lieve ritocco – sempre in aumento – portandosi a 525,17 € per gli invalidi parziali (nel 2021 era 522,10 €) e a 946,80 € per i ciechi assoluti (nel 2021 era 938,35 €).