Sommario
A cosa si riferisce la legge 626?
Lo scopo della Legge 626 fu quello di mettere l’Italia alla pari con gli altri paesi europei in materia di sicurezza sul lavoro. La Legge 626 ha introdotto elementi importanti, tra cui la figura dell’RSPP, la figura dell’RLS (il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e il Servizio di Prevenzione e Protezione.
Come si chiama la nuova 626?
Alla fine è stato abrogato e sostituito con il Decreto Legislativo 81/08, il Testo Unico sulla Sicurezza, una norma che allinea gli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro con quelli in vigore nei Paesi dell’Unione Europea.
Quando nasce la 626?
Alla fine degli anni ottanta, si dovette dare attuazione alle direttive del Consiglio Europeo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e proprio in virtù di esse, precedute da vari Decreti del Presidente della Repubblica, nacque il D. Lgs 19/09/1994, n. 626.
Quale è la grande innovazione del D Lgs n 626?
La 626/94 introdusse infatti delle novità rispetto al passato: il Servizio di Prevenzione e Protezione e la figura del suo responsabile, ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con il compito di essere un tramite tra datore di lavoro e dipendenti.
Cosa abroga 81 08?
Il nuovo provvedimento – che ha l’ambizione di essere un testo unico sulla materia della sicurezza – abroga una parte della legislazione previgente sulla prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro, risalente agli anni cinquanta, e il famoso decreto 626/1994 di recepimento delle direttive comunitarie.
Quale era è la principale innovazione apportata dal D Lgs 81 08 in materia di Sicurezzasul lavoro?
81 del 9 aprile 2008, sono state apportate novità su vari argomenti. Le principali riguardano le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro e l’abilitazione degli operatori (artt. 71 e 73 del T.U.), la sorveglianza sanitaria (art.
Cosa è cambiato con il testo unico rispetto alla normativa precedente?
Qual è la maggiore novità contenuta nel testo unico? Le principali riguardano le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro e l’abilitazione degli operatori (artt. 71 e 73 del T.U.), la sorveglianza sanitaria (art. 41 del T.U.)