Sommario
Chi fa la negoziazione assistita?
2, comma 2, lett. b). La negoziazione è assistita da avvocati iscritti all’Albo anche ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 che hanno il dovere deontologico di informare il loro cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione.
Come si svolge la procedura di negoziazione assistita?
Le parti, assistite dai rispettivi avvocati, stipulano un preliminare accordo scritto mediante il quale convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via transattiva la controversia insorta tra le stesse.
Cosa si intende per negoziazione assistita?
La convenzione di negoziazione assistita è definita dall’art. 2, comma 1, d.l. cit., come “un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo”.
Cosa è la negoziazione?
La negoziazione è una delle forme che può assumere la relazione tra due o più persone, due o più imprese, due o più soggetti sociali, due o più Stati. Il termine negoziazione si può applicare in effetti ad un numero vastissimo di situazioni.
Cosa è la negoziazione assistita?
La negoziazione assistita disegna un procedimento che precede, ed è volto anche ad evitare, l’accesso al giudice, attraverso «un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo».
Qual è l’esperimento della negoziazione assistita?
L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è