Sommario
Come si costituisce il convenuto?
La costituzione del convenuto avviene mediante il deposito in cancelleria del fascicolo:
- almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata dall’attore nell’atto di citazione,
- almeno 10 giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini nelle cause che richiedono pronta spedizione (art. 163 bis c. 2 c.p.c.)
Chi è il convenuto in un processo?
Nel processo civile, colui contro il quale l’attore fa valere la domanda giudiziale e che, di conseguenza, viene chiamato a esercitare in condizioni di parità il suo diritto di difesa davanti al giudice.
Come ci si costituisce in giudizio?
Il convenuto si costituisce in giudizio depositando il proprio atto difensivo, denominato comparsa di risposta, insieme alla copia notificata dell’atto di citazione ed ai documenti che intende utilizzare. All’interno della comparsa di risposta il convenuto potrà: 1. citare un terzo soggetto al processo.
Come si fa una comparsa di risposta?
Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.
Quando si viene citati in giudizio?
Questa espressione significa semplicemente “essere chiamati a presentarsi in tribunale”, in una causa civile, alla data indicata nell’atto di citazione stesso (che poi, di solito, viene sempre spostata di qualche giorno).
Che cosa vuol dire convenuto?
agg. Fissato, stabilito di comune accordo: trovarsi al luogo c.; versare il prezzo convenuto. b. s. m. Con valore neutro, ciò che è stato stabilito in seguito ad accordi: stare al c.; tener fede al c.; secondo il convenuto.
Chi è il convenuto o resistente?
Chi è il convenuto e cosa fa? Convenuto è invece colui contro il quale l’azione è proposta. Nelle cause che iniziano con ricorso (dove, al posto dell’attore c’è il ricorrente) non si parla più di «convenuto» ma di «resistente».
Che cosa vuol dire costituirsi in giudizio?
La costituzione in giudizio è ciò che determina l’acquisizione della qualifica di parte in senso formale per l’attore, per il convenuto e per coloro che intervengono (art. 105 ss. c.p.c.). c.p.c.) – nel quale è sempre inserito l’atto di costituzione: atto di citazione, ricorso o comparsa, a seconda dei casi.