Sommario
Cosa significa fare un processo?
Il processo (talvolta indicato come giudizio), in diritto, è il procedimento attraverso il quale viene esercitata la funzione giurisdizionale, e si conclude con una sentenza.
Come si deve iniziare il processo?
Per poter iniziare il processo, l’attore deve indirizzare al convenuto un atto di citazione [1], con il quale, appunto, cita in giudizio la controparte per vedere accogliere la propria domanda. In questo documento l’attore specifica le sue richieste e ne chiede al giudice l’accoglimento.
Come funziona un processo civile?
Come funziona un processo civile. Il processo civile consta di tre fasi: la fase introduttiva; la trattazione (istruzione e discussione della causa); la fase decisoria. La fase introduttiva è quella che permette l’instaurazione del procedimento. Il processo vede contrapporsi due parti:
Come funziona il processo penale?
Come funziona il processo penale. Il processo penale vede invece contrapporsi: l’accusa (funzione svolta dal Pubblico ministero, che rappresenta lo Stato); la difesa (esercitata da un avvocato, che difende il soggetto imputato di un reato). Il procedimento penale inizia quando l’autorità giudiziaria viene a conoscenza della commissione di
Come si articola il processo penale?
Il processo penale si articola in fasi che iniziano con l’iscrizione della notizia di reato e terminano con la sentenza.
Quando si diventa parte del processo?
E’ considerato parte del processo sia chi agisce in proprio nome (soggetto attivo o attore), sia chi al contrario contraddice (soggetto passivo o convenuto). Le parti sono inoltre tenute ad assumersi la responsabilità per le spese e per i danni processuali in caso di soccombenza (artt. 91 c.p.c. ss.).
Chi sono le parti nel processo?
Nel diritto processuale penale italiano le parti sono il pubblico ministero, l’imputato, la parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
Quando inizia processo penale?
Sotto il profilo strutturale il processo penale inizia con l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero e termina con l’irrevocabilità della sentenza. Nel procedimento ordinario il pubblico ministero esercita l’azione penale quando chiede il rinvio a giudizio dell’imputato.