Sommario
Qual è la differenza tra mora ex persona è mora ex re?
Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (mora ex persona); gli effetti della mora si producono automaticamente (mora ex re) quando il debito deriva da fatto illecito, quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire la prestazione e quando è scaduto il …
Quando il ritardo diventa inadempimento?
Si ha l’inadempimento dell’obbligazione quando il debitore, non esegue la prestazione dovuta, la esegue in maniera non esatta, la esegue in maniera parziale. La mora del debitore è il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione.
Quando non è necessaria la messa in mora?
Non è necessaria la costituzione in mora(3): 1) quando il debito deriva da fatto illecito(4); 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione [1460](5); 3) quando è scaduto il termine [1183], se la prestazione deve essere eseguita al domicilio [43] del creditore(6).
Quando la mora e ex re?
In particolare, la mora debendi ex re si ha nelle seguenti ipotesi: quando il debito deriva da fatto illecito, quando è scaduto il termine per l’adempimento e la prestazione andava eseguita al domicilio del creditore. quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire la prestazione.
Quanto dura la messa in mora?
Inoltre, ai fini della validità, l’atto di costituzione in mora deve contenente “ l’intimazione ad adempiere entro un congruo termine” ( che va dai 7 ai 15 giorni), con l’avvertimento che “decorso tale termine si adiranno le vie giudiziarie” per il recupero del credito.
Quando si può mettere in mora?
La messa in mora nel Codice Civile
- quando il debito deriva da fatto illecito;
- quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione;
- quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Come difendersi da una messa in mora?
non c’è bisogno di un avvocato: la contestazione può avvenire per iscritto anche con una propria comunicazione purché arrivi anch’essa con una raccomandata a.r. o una pec; la mancata risposta non costituisce una tacita ammissione del debito.
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